(massima n. 1)
Poiché in relazione alla recidiva il giudice ha la facoltà di non apportare aumenti di pena, correttamente può essere pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora le parti stesse abbiano, anche implicitamente, escluso gli effetti della recidiva sulla misura della pena. (Fattispecie in tema di detenzione di sostanze stupefacenti con applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità).