(massima n. 1)
La recidiva, per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciō č avvenuto diventa uno status ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive a quella in cui č stata ritenuta la recidiva. (In motivazione si č chiarito che la lettera della norma impone la preclusione all'ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non limitatamente al caso in cui la recidiva sia stata ritenuta nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena).