(massima n. 1)
In tema di recidiva, il giudice della cognizione a differenza di quello d'esecuzione può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata ; ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice.