(massima n. 1)
L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra - fatti salvi i casi di operativitą obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, c.p. - nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneitą a manifestare una maggiore capacitą a delinquere che giustifichi l'aumento di pena.