(massima n. 1)
Il limite di aumento minimo per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato pił grave, introdotta con la novella dell'art. 81, comma quarto, c.p. ad opera della L. n. 251 del 2005, si applica a condizione che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.