(massima n. 1)
Non vi č obbligo di specifica motivazione, in assenza di specifiche deduzioni difensive, per la decisione di aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all'art. 99, commi terzo e quarto, c.p., trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato.