(massima n. 1)
Nel computo della pena detentiva stabilita per ciascun reato ai fini dell'applicazione dell'amnistia elargita con D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, anche la diminuente prevista dall'art. 98, comma primo, c.p. va calcolata nella sua estensione minima di un giorno. (Fattispecie nella quale è stata esclusa, “in executivis”, l'applicabilità dell'amnistia al reato di cui all'art. 71, comma quarto, della legge n. 685 del 1975, commesso da minore).