(massima n. 1)
Pur se non č configurabile una incompatibilitā assoluta ed astratta tra motivi a delinquere e condizioni inerenti alla persona, implicanti una diminuita imputabilitā, (quale la minore etā ed il vizio parziale di mente), č necessario, tuttavia, distinguere la futilitā del motivo, sintomatica di capacitā a delinquere, dalla irrazionalitā del motivo, che č soltanto rappresentativa d'ingenuitā, immaturitā ed emozionalitā adolescenziale. L'aggravante, quindi, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalitā dell'individuo, nella quale la futilitā, qual espressione di malvagitā, trova ragione di aggravamento della pena.