(massima n. 1)
La capacitā di intendere e di volere del minore infradiciottenne č un concetto sinonimo di quel discernimento che si sviluppa con l'etā, ponendo il soggetto in grado di rendersi conto delle proprie azioni. Per il relativo accertamento non si possono stabilire schemi astratti né il giudice č vincolato a speciali indagini, peritali o meno, occorrendo valutare il comportamento del minore in relazione alla natura dei singoli reati, desumendolo da ogni elemento di convincimento, e anche dalle dichiarazioni rese dall'interessato.