(massima n. 2)
In materia di concorso di persone nel reato, qualora il correo abbia avuto conoscenza di circostanze dalle quali potesse apparire probabile o anche solo possibile la verificazione di reato più grave rispetto a quello deliberato, l'accettazione del rischio, ancorché sotto la forma del dolo eventuale, fa sì che rettamente sia esclusa l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., la quale riguarda solo il caso di accadimento di un reato diverso rispetto da quello voluto. (Nel caso di specie, in ipotesi di concorso in omicidio, è stata giudicata esatta la decisione del giudice del merito che escluse l'applicabilità della circostanza attenuante speciale sul rilievo che il correo era a conoscenza che il fucile adoperato dallo sparatore con il dichiarato intento di «dare una lezione» alla vittima era carico e pronto a sparare).