(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, non è necessaria una specifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere la capacità del minore anche dalla diretta osservazione della sua personalità e del suo comportamento, purché la relativa decisione sia congruamente motivata.