(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della capacitā di intendere e di volere del minore infradiciottenne, non č necessaria una specifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere la capacitā del minore anche dalla diretta osservazione della sua personalitā e del suo comportamento, purché la relativa decisione sia congruamente motivata.