(massima n. 1)
Per stabilire la procedibilitā del reato di cui all'art. 57 c.p. per il caso di omissione da parte fatto del direttore responsabile del necessario controllo si deve tener conto del reale volere del querelante; solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori dell'ipotesi di concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice č autorizzato a qualificare il comportamento omissivo ex art. 57, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice. (Fattispecie in cui č stata ritenuta la procedibilitā riguardando la querela sia gli autori dell'articolo che il direttore del quotidiano non solo per concorso di tutti nel reato di diffamazione a mezzo stampa, ma anche per ogni altro reato ravvisabile).