(massima n. 1)
Non può invocare lo stato di necessità quale scriminante del reato di inquinamento il gestore di un pubblico impianto di depurazione che non possa esser chiuso senza pregiudicare gravemente la vita della collettività, ove l'irregolare funzionamento dell'impianto sia cagionato dalla negligenza dell'imputato che non abbia adeguatamente provveduto per vari anni ad approntare i mezzi necessari per il buon funzionamento dell'impianto.