(massima n. 2)
Risponde del reato di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica del sodalizio, presti un contributo duraturo e consapevole all'attività delittuosa da questa svolta. La responsabilità può essere esclusa solo ove sia acquisita la prova positiva di una formale esclusione del soggetto dall'associazione secondo le regole interne, anche consuetudinarie, di questa. In assenza di tale dimostrazione, ove risulti che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva prosciolto dal reato associativo, per aver agito in stato di necessità, un soggetto che aveva svolto con continuità l'attività di riscossione del «pizzo» per conto dell'associazione, asserendo che questi era estraneo all'associazione ed era stato costretto dalle minacce ricevute).