(massima n. 1)
In tema di operativitā dello stato di necessitā (art. 54 c.p.) con riferimento al reato di costruzione abusiva premesso che per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali, ivi compreso quello all'abitazione va tuttavia affermato che la scriminante non opera quando il pericolo di restare senza abitazione č evitabile, e cioč quando esiste la possibilitā di soddisfare la necessitā attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale. (Ha inoltre precisato la Corte che comunque occorre che il fatto commesso sia proporzionale al pericolo, e che l'imputato che invoca la causa di giustificazione ha l'onere di allegare tutti gli elementi concreti che configurano la sussistenza della scriminante).