(massima n. 1)
In tema di stato di necessità, il nesso di causalità — che, ove esistente, esclude la configurabilità dell'esimente — fra condotta volontaria dell'agente e situazione di pericolo deve essere individuato ricorrendo al principio della causa efficiente, non potendo qualsiasi remota interferenza della volontà sul processo eziologico determinare l'inoperatività della scriminante stessa. (Nel caso di specie un trafficante di valuta, truffato, aveva commesso un reato nei confronti del truffatore per riappropriarsi del danaro pubblico, spinto dalla necessità di evitare una mortale punizione da parte dei contrabbandieri suoi complici; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha escluso che il pericolo di subire la predetta ritorsione potesse essere ricollegato — quale causa effettiva — all'illecito traffico di valuta «deciso dal prevenuto» piuttosto che alla truffa da lui subita).