(massima n. 1)
In tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sé, l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilitą o evitabilitą a quello della P.A., adottando condotte diverse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'esclusione della colpa dei responsabili di una pista da sci i quali non si erano attenuti alla prescrizione della apposita Commissione tecnica provinciale che aveva condizionato l'agibilitą della pista alla realizzazione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte, ma ne avevano collocato una di lunghezza inferiore ai 10 metri).