(massima n. 1)
Quando l'attivitā svolta č giuridicamente autorizzata, anche se per natura rischiosa, sussiste la necessitā di operare in modo da prevenire la colpa speciale caratterizzata da regole di condotta aventi per finalitā la prevenzione del rischio non consentito e pertanto la violazione di precise norme di comportamento costituisce colpa punibile. (Fattispecie in cui un conduttore di aliante, non osservando la regola basilare di prudenza di controllo dello spazio circostante a trecentosessanta gradi, aveva colliso con altro aliante).