(massima n. 1)
La colpa del medico, che č una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attivitą giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le leges che, hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilitą consiste nella possibilitą di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza della colpa grave di un ginecologo che, nell'alternativa, aveva scelto la manovra di «disancoramento» del feto meno corretta e pił rischiosa per far nascere il neonato, con conseguenti lesioni gravi di quest'ultimo).