(massima n. 1)
In caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, l'adempimento di quello pił importante esclude l'addebitabilitą a titolo di colpa delle conseguenze connesse alla violazione del dovere cautelare soccombente. (Nella fattispecie i giudici di legittimitą hanno considerato corretta la scelta operata da alcuni agenti della polizia stradale che, disattendendo l'ordine impartito dalla centrale operativa di posizionarsi all'ingresso di una galleria per segnalare il pericolo derivante da una forte grandinata, si erano recati all'uscita della medesima galleria per soccorrere i feriti di un incidente stradale e ai quali, per tale motivo, era stata invece addebitata per colpa la morte di un automobilista avvenuta per la concretizzazione del rischio che avevano omesso di segnalare).