(massima n. 1)
In materia di responsabilitā da circolazione veicolare, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilitā per colpa dell'utente della strada, nel caso di infortunio subito da terzo, qualora tali norme non siano esaustive delle regole precauzionali adottabili. (Fattispecie in cui č stata ritenuta la penale responsabilitā del guidatore per la morte di un bambino, investito mentre improvvisamente attraversava la carreggiata, nonostante al momento dell'incidente stesse procedendo regolarmente a velocitā imposta dallo stato dei luoghi).