(massima n. 1)
Il dolo eventuale presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilitą che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell'evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi; diversamente, la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l'agente, pur prospettandosi la possibilitą o probabilitą del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi.