(massima n. 1)
In tema di colpa medica, e con riferimento alla irrilevanza penale della colpa lieve quando risultino osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunitą scientifica, secondo quanto stabilito dallart. 3 comma 1, del D.L. n. 158/2012, conv. con modif. in legge n. 189/2012, deve ritenersi che, consistendo detta osservanza essenzialmente nel corretto inquadramento del caso nelle sue linee generali, ad essa possano accompagnarsi errori quali un non corretto adeguamento delle direttive di massima allo specifico contesto o anche il mancato riconoscimento della necessitą di disattenderle per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro dinsieme; eventualitą, queste, che potranno dar luogo alla possibile configurabilitą di una colpa, in particolare sotto il profilo dellimperizia, la quale, a seconda dei casi ed alla stregua dei comuni canoni valutativi, quali gią elaborati, nella materia in questione, dalla giurisprudenza di legittimitą, potrą essere ritenuta lieve o grave, con esclusione, quindi, nella prima di tali ipotesi, della responsabilitą penale.