(massima n. 1)
In tema di reati colposi, la verifica in ordine alla "prevedibilità" dell'evento impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente" ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta; tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, l'abbandono della funzione previ adeguata segnalazione al datore di lavoro. (Fattispecie in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).