(massima n. 1)
Integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza (art. 17, comma primo, della legge n. 194 del 1978), la condotta dell'ostetrica che, incaricata di eseguire un 'tracciato cardiotocograficò all'esito del quale si evidenzi un'anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, in quanto la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, ha cagionato o contribuito significativamente a cagionare l'evento morte.