(massima n. 1)
La nuova figura di reato di riduzione o mantenimento in schiavitł, prevista dall'art.1 Legge 11 agosto 2003 n. 228, si pone in rapporto di continuitą normativa con quella delineata dall'art. 600 c.p., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitł, che in precedenza doveva trarsi dalla Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitł del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928 n. 1723.