(massima n. 1)
Sussiste concorso apparente di norme tra il reato previsto dall'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e quello di cui all'art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898; invero tutti gli elementi presenti nella fattispecie criminosa di cui all'art. 483 c.p. sono compresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui alla legge del 1986, che presenta l'elemento «specializzante» dell'indebita percezione del contributo del Fondo europeo. (Fattispecie in cui il ricorrente, assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento al delitto di frode comunitaria — in quanto i contributi erogabili a seguito delle mendaci dichiarazioni non avrebbero superato i 20 milioni di lire — era stato condannato, in relazione al medesimo episodio, per il reato ex art. 483 c.p. La Suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, in applicazione dell'art. 15 c.p., ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito).