(massima n. 1)
In tema di falsitą materiale in atto pubblico, si realizza concorso apparente di norme tra le disposizioni degli artt. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e certificazione) e 476 stesso codice (falsitą materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) nel caso in cui la falsificazione concerna un atto notarile. Invero, la fattispecie ex art. 476 c.p., avendo carattere pił generale, coinvolge quella di cui all'art. 469 c.p. che ha per oggetto solo un aspetto del documento falsificato e cioč l'impronta del sigillo notarile.