(massima n. 1)
Il delitto di sostituzione di persona non č assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsitą in certificati nella condotta dell'imputato, che aveva falsificato la carta d'identitą del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati).