(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 15, lettera a) del nuovo codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale rispetto all'art. 635, n. 3, c.p., perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva a tal fine l'eventuale diversa oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato l'illecito amministrativo de quo nel danneggiamento di lampioni facenti parte dell'impianto di illuminazione di una strada).