(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'inottemperanza all'invito impartito dalla competente autoritą di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documentazione ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal detto codice, non č punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché il comma ottavo dell'art. 180 del nuovo codice della strada sanziona tal genere di inottemperanze con pena pecuniaria amministrativa, di tal che detta condotta non costituisce pił illecito penale, in applicazione del principio di specialitą di cui all'art. 9, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma mero illecito amministrativo.