(massima n. 2)
Il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela l'interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtą degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolaritą nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.