(massima n. 1)
Atteso il carattere residuale del reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 c.p., anche dopo la novella della L. 16 luglio 1997, n. 234, deve escludersi, in applicazione della regola della specialitą sancita dall'art. 15 c.p., il concorso formale di tale reato con quelli, pił gravi, di violenza privata e lesioni, aggravati entrambi ex art. 61, n. 9 c.p.