(massima n. 1)
In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, č sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestā punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attivitā criminosa, ovunque realizzata, č sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attivitā di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attivitā parziale non rivesta in sč carattere di illiceitā, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico "iter" delittuoso da considerarsi come inscindibile. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sottoposto alla giurisdizione italiana il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in riferimento a persona operante all'estero per conto di una consorteria la cui attivitā in Italia, posta in essere da altri sodali, era consistita esclusivamente nello sbarco di casse di tabacchi lavorati esteri e nella vendita di tali prodotti di contrabbando, senza esplicazione del metodo mafioso).