(massima n. 1)
In tema di elemento psicologico del reato, la cosiddetta "buona fede" č configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceitā del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioč da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceitā, come un provvedimento dell'autoritā amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma.