(massima n. 1)
Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessitą di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualitą di eredi; detta continuitą nel possesso tra il "de cuius" e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie.