(massima n. 1)
Agli effetti dell'art. 917 c.c., che non distingue tra argini naturali o costruiti dall'uomo, una volta realizzato l'argine, tutti i proprietari cui esso torna utile sono tenuti a contribuire alle spese per la sua conservazione, salvo che la necessitā della riparazione o la distruzione sia addebitabile ad uno dei medesimi proprietari, il quale in tal caso č tenuto a sopportare integralmente il costo del ripristino.