(massima n. 1)
Ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché č da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, come č desumibile dall'art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione".