(massima n. 1)
Il comparto edificatorio, previsto dall'art. 870 cod. civ. e disciplinato dall'art. 23 della legge 18 agosto 1942, n. 1150, costituisce mezzo di attuazione del piano regolatore particolareggiato e rende possibile l'edificazione privata attraverso la formazione di consorzi tra proprietari rappresentanti almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto, nonché l'espropriazione delle aree appartenenti ai proprietari non aderenti. Ne consegue che, ai sensi della menzionata disposizione, integralmente recepita dall'art. 11 della legge reg. Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71, il ruolo rivestito dal comune, analogo a quello svolto da altre autoritā amministrative (Prefetto, Presidente della Giunta regionale e Sindaco), č quello di procedere alla formale emissione del decreto di esproprio, restando l'ente estraneo agli eventuali giudizi di opposizione alla stima dei relativi indennizzi ovvero a quelli di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, la cui titolaritā passiva va attribuita al consorzio, a beneficio del quale il provvedimento ablativo viene emanato.