(massima n. 1)
Il contenuto del diritto dei condividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entitą immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che taluni dei beni immobili oggetto di comunione potessero essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sebbene aventi caratteristiche diverse, invece ad altra quota, reputando irrilevante che soltanto alcuni fossero produttivi di reddito, in quanto idonei alla locazione, stimando comunque omogenee tra loro le quote quanto al valore dei singoli cespiti, come attestato dall'esiguitą dei conguagli, in relazione al valore dell'intero asse).