(massima n. 2)
Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolaritā nell'adempimento dei suoi obblighi č assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, e la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non č ricorribile in cassazione, in conformitā alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ.