(massima n. 1)
L'art. 675 c.c. ammette l'accrescimento tra collegatari solo quando sia stato legato un medesimo oggetto e solo quando dal testamento non risulti una contraria volontą del testatore. Pertanto, l'accrescimento poggia su una volontą anche presunta, del testatore presa in considerazione dalla legge e da questa desunta da determinati elementi obiettivi, quali: a), che la disposizione abbia uno stesso oggetto; b) che vi sia una pluralitą di soggetti chiamati all'intero, in guisa che la chiamata dell'uno costituisca limitazione per l'altro, il quale altrimenti conseguirebbe l'intero; c) che la coniunctio re et verbis di tali chiamati sia fatta solidalmente, con una sola disposizione nello stesso testamento; d) che non vi sia distribuzione di parti fra gli onorati. L'accertare se nei singoli casi sussistano tali condizioni ed elementi, spetta insindacabilmente al giudice di merito, trattandosi di indagine di fatto, attinente alla ricostruzione della volontą espressa o presunta del testatore.