(massima n. 1)
Le azioni possessorie non possono essere proposte nei confronti del titolare di una concessione amministrativa, soltanto quando sono rivolte contro atti del concessionario riferibili alla stessa pubblica amministrazione concedente e non anche quando sono dirette contro atti di godimento del proprio diritto posti in essere dal concessionario nell'esercizio di poteri non attribuitigli con l'atto di concessione. In tal caso, infatti, il provvedimento richiesto all'autoritą giudiziaria non comporta alcuna modifica del provvedimento amministrativo e non viola, pertanto, la norma di cui all'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.