(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, non č automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilitā dell'edificio, o l'idoneitā dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.