(massima n. 1)
La proponibilitą dell'azione di reintegrazione nei confronti della P. A. o del privato che abbia agito in attuazione di un provvedimento autorizzatorio della stessa, in relazione al divieto per l'autoritą giudiziaria ordinaria di emettere, nei confronti dell'amministrazione stessa o di chi ne sia «longa manus», la pronuncia di una condanna ad un facere, presuppone che l'apprensione del bene altrui non sia avvenuta in base ad un provvedimento riconducibile a poteri autoritativi, ma concreti una mera attivitą di fatto, ancorché strumentale alla cura di interessi generali, come nel caso in cui, a fini espropriativi, il privato incaricato dalla P.A. abbia occupato un'estensione maggiore di quella prevista dal relativo decreto o non fedelmente eseguito l'incarico.