(massima n. 1)
Nel caso di azioni possessorie proposte contro la pubblica amministrazione, per comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi, vi č difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione stessa, inteso nel senso che il divieto di elisione degli effetti dell'azione amministrativa, posto dall'art. 4, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, preclude l'unica pronunzia che sia possibile richiedere al giudice ordinario e da lui soltanto ottenibile, senza che sia ipotizzabile una equipollente tutela perseguibile presso il giudice amministrativo, cui spetta, invece, di conoscere delle azioni eventualmente intraprese per far valere vizi del provvedimento (nella specie, di notificazione di quello concernente l'occupazione di un immobile in via di urgenza).