(massima n. 1)
Il curatore dell'ereditā giacente č legittimato a subentrare nei rapporti processuali pendenti, a tutela dell'ereditā, fino al momento in cui il chiamato all'ereditā, che non č nel possesso dei beni ereditari, dichiari di accettarla, e senza che l'efficacia retroattiva di detta accettazione incida sulla legittimazione ad causam esercitata medio tempore dal curatore.