(massima n. 1)
A seguito della declaratoria di illegittimitā costituzionale parziale dell'art. 34 del D.L.vo 31. marzo 1998, n. 80 (sentenza n. 281 del 2004), la cognizione dell'azione possessoria esperita dal privato contro la P.A. in conseguenza di una sua attivitā materiale, non sorretta da alcun provvedimento formale, č devoluta all'autoritā giudiziaria ordinaria. (Nella specie, si č altresė escluso che l'avere la P.A. posto in essere la denunciata violazione del possesso in occasione dell'esecuzione di lavori di ripristino di una strada costituisse ragione sufficiente per affermare che il suo comportamento, in tesi lesivo del diritto del privato, risultasse sorretto da un formale provvedimento).