(massima n. 1)
Il grave conflitto fra i genitori non č, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario. (Nella specie, la consulenza tecnica espletata aveva concluso, pur in presenza di difficoltā di relazione, per l'affidamento ad entrambi i genitori).