(massima n. 1)
La domanda diretta all'accertamento del diritto di accrescimento tra collegatari di uno stesso bene ex art. 675 c.c. a causa della premorienza di uno di essi rispetto al testatore, senza che sia in discussione la validitą del legato, né il conseguimento del possesso del bene oggetto di esso (art. 649 c.c.), deve essere proposta soltanto nei confronti di chi concretamente contesti tale pretesa, non ricorrendo la necessitą di integrazione del contradditorio nei confronti dell'erede del testatore, ancorché in presenza del suo interesse alla devoluzione della quota del collegatario premorto a norma dell'art. 677 c.c.